(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino Alto-Adige n. 9 del 29 febbraio 2000)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Finalita' e definizioni
    1. La  presente  legge  tiene  conto  della particolare autonomia
attribuita  alla  provincia autonoma di Bolzano dal testo unico delle
leggi  costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino
Alto-Adige,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n.  670.  Essa disciplina il settore del commercio,
tenendo   conto  della  specifica  conformazione  geomorfologica  del
territorio  provinciale,  della ricchezza delle sue risorse naturali,
paesaggistiche   ed  ambientali,  della  peculiarita'  dei  numerosi,
piccoli  insediamenti abitativi rurali e montani. In tale contesto vi
e'  l'esigenza  di  uno  sviluppo  equilibrato della rete commerciale
nelle  sue  diverse  offerte  di  servizio, riconoscendo l'importante
ruolo  socio-economico  svolto  dalle  piccole  e  medie aziende, che
garantiscono una distribuzione capillare e qualificata ai residenti e
ai turisti.
    2. L'ordinamento del commercio persegue le seguenti finalita':
      a) il  pluralismo  e  l'equilibrio  tra diverse tipologie delle
strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare
riguardo  alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese
nonche' alla creazione e al decentramento dei posti di lavoro;
      b) la  tutela della concorrenza, la trasparenza del mercato, lo
sviluppo  della imprenditorialita', in particolare quella dei giovani
imprenditori  e delle giovani imprenditrici, e la libera circolazione
delle merci;
      c) la   tutela   del   consumatore,  con  particolare  riguardo
all'informazione,  alla  possibilita'  di approvvigionamento, al buon
servizio  del cliente, al servizio di prossimita', all'assortimento e
alla sicurezza dei prodotti, nonche' all'equita' dei prezzi;
      d)  l'efficienza,  la  modernizzazione e lo sviluppo della rete
distributiva,  la  valorizzazione  e  la  salvaguardia  del  servizio
commerciale  nelle aree urbane, rurali, montane, nonche' l'evoluzione
tecnologica dell'offerta.
    3. Ai fini della presente legge si intendono:
      a) per  commercio  all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque
professionalmente  acquista  merci  in  nome e per conto proprio e le
rivende  ad  altri  commercianti,  all'ingrosso  o al dettaglio, o ad
utilizzatori  professionali,  o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita'   puo' assumere   la   forma   di   commercio  interno,  di
importazione o di esportazione;
      b) per  commercio  al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque
professionalmente  acquista  merci  in  nome e per conto proprio e le
rivende,  su  aree  private  in  sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale.
    4. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
      a) ai  farmacisti  e  ai  direttori  di  farmacie delle quali i
comuni  assumono  l'impianto  e  l'esercizio  ai  sensi della legge 2
aprile 1968, n. 475, e successive modifiche, e della legge 8 novembre
1991,  n. 362, e successive modifiche, qualora vendano esclusivamente
prodotti  farmaceutici,  specialita' medicinali, dispositivi medici e
presidi medico-chirurgici;
      b)  ai  titolari  di  rivendite  di generi di monopolio qualora
vendano   esclusivamente  generi  di  monopolio  di  cui  alla  legge
22 dicembre  1957,  n.  1293,  e  successive modifiche, e al relativo
regolamento  di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche;
      c) alle  associazioni  dei produttori ortofrutticoli costituite
ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modifiche;
      d) ai   produttori  agricoli,  singoli  o  associati,  i  quali
esercitano  attivita'  di  vendita di prodotti agricoli nei limiti di
cui  all'art.  2135  del  codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n.
125,  e  successive modifiche, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modifiche;
      e) agli  artigiani  di  cui  alla legge provinciale 16 febbraio
1981,  n.  3,  nonche'  agli industriali per la vendita nei locali di
produzione  o  nei  locali  a  questi adiacenti dei bei di produzione
propria, nonche' accessori e ricambi inerenti alla propria attivita';
      f)  ai  pescatori  ed alle cooperative di pescatori, nonche' ai
cacciatori,   singoli  o  associati,  che  vendano  al  pubblico,  al
dettaglio,   la   cacciagione   e   i   prodotti  ittici  provenienti
esclusivamente  dall'esercizio  della  loro  attivita' e a coloro che
esercitano  la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente
raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti
di erbario, di fungatico e di diritti similari;
      g) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte,
nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie
pubblicazioni  di natura scientifica od informativa, realizzate anche
mediante supporto informatico;
      h)  alla  vendita  dei  beni del fallimento effettuata ai sensi
dell'art. 106   delle   disposizioni   approvate  con  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche;
      i) all'attivita'  di vendita effettuata all'interno degli spazi
espositivi  durante  il  periodo  di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche  nei  confronti  dei visitatori, purche' riguardi le sole
merci oggetto delle manifestazioni;
      j)  agli  enti  pubblici ovvero alle persone giuridiche private
alle  quali  partecipano  lo  Stato  o  enti territoriali che vendano
pubblicazioni   o  alto  materiale  informativo,  anche  su  supporto
informatico,  di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto
della loro attivita';
      k) all'attivita'  di vendita che si effettua durante il periodo
di svolgimento di manifestazioni culturali e religiose promosse dagli
organizzatori   all'interno  dei  locali  o  dell'area  adibita  alla
manifestazione  o  nell'immediata  zona  di accesso, purche' riguardi
solo articoli inerenti alle manifestazioni;
      l)  alle aziende di cura e soggiorno, nonche' alle associazioni
e  consorzi  turistici  iscritti nei relativi elenchi provinciali, se
vendono esclusivamente cartine geografiche, cartoline e pubblicazioni
a carattere turistico e promozionale;
      m) ai centri sociali ed istituzionali che gestiscono laboratori
protetti  per soggetti portatori di handicap di cui all'art. 10 della
legge  provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, per
la vendita dei beni prodoti nel loro ambito;
      n) ai  coltivatori  diretti singoli od associati, ai mezzadri e
ai  coloni,  i  quali  esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei
propri  prodotti  ai  sensi  della  legge  9 febbraio  1963, n. 59, e
successive  modifiche,  nonche'  agli  artigiani  di  cui  alla legge
provinciale  16 febbraio 1981,  n.  43,  e  successive modifiche, che
intendono  vendere  i  loro  prodotti,  salvo che per le disposizioni
relative  alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio
dell'attivita' in forma itinerante;
      o) all'attivita'  di vendita che si effetua nei mercatini delle
pulci,  dell'usato  e  simili,  da  chiunque  organizzati, purche' la
vendita  non  riguardi  articoli  appositamente  acquistati e non sia
effettuata  da  imprese  esercenti  il  commercio  o  di  altri tipi.
L'iniziativa  deve  essere  comunicata  al sindaco competente, e puo'
essere   vietata  se  si  oppongono  ragioni  di  tutela  dell'ordine
pubblico, della sicurezza e quiete pubblica e dell'ambiente.