(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 9 del 29 febbraio 2000) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e definizioni 1. La presente legge tiene conto della particolare autonomia attribuita alla provincia autonoma di Bolzano dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Essa disciplina il settore del commercio, tenendo conto della specifica conformazione geomorfologica del territorio provinciale, della ricchezza delle sue risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali, della peculiarita' dei numerosi, piccoli insediamenti abitativi rurali e montani. In tale contesto vi e' l'esigenza di uno sviluppo equilibrato della rete commerciale nelle sue diverse offerte di servizio, riconoscendo l'importante ruolo socio-economico svolto dalle piccole e medie aziende, che garantiscono una distribuzione capillare e qualificata ai residenti e ai turisti. 2. L'ordinamento del commercio persegue le seguenti finalita': a) il pluralismo e l'equilibrio tra diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese nonche' alla creazione e al decentramento dei posti di lavoro; b) la tutela della concorrenza, la trasparenza del mercato, lo sviluppo della imprenditorialita', in particolare quella dei giovani imprenditori e delle giovani imprenditrici, e la libera circolazione delle merci; c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento, al buon servizio del cliente, al servizio di prossimita', all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, nonche' all'equita' dei prezzi; d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta. 3. Ai fini della presente legge si intendono: a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. 4. Le disposizioni della presente legge non si applicano: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifiche, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche; c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modifiche; d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attivita' di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modifiche, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche; e) agli artigiani di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, nonche' agli industriali per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei bei di produzione propria, nonche' accessori e ricambi inerenti alla propria attivita'; f) ai pescatori ed alle cooperative di pescatori, nonche' ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbario, di fungatico e di diritti similari; g) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche; i) all'attivita' di vendita effettuata all'interno degli spazi espositivi durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni; j) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o alto materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'; k) all'attivita' di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento di manifestazioni culturali e religiose promosse dagli organizzatori all'interno dei locali o dell'area adibita alla manifestazione o nell'immediata zona di accesso, purche' riguardi solo articoli inerenti alle manifestazioni; l) alle aziende di cura e soggiorno, nonche' alle associazioni e consorzi turistici iscritti nei relativi elenchi provinciali, se vendono esclusivamente cartine geografiche, cartoline e pubblicazioni a carattere turistico e promozionale; m) ai centri sociali ed istituzionali che gestiscono laboratori protetti per soggetti portatori di handicap di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, per la vendita dei beni prodoti nel loro ambito; n) ai coltivatori diretti singoli od associati, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche, nonche' agli artigiani di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 43, e successive modifiche, che intendono vendere i loro prodotti, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante; o) all'attivita' di vendita che si effetua nei mercatini delle pulci, dell'usato e simili, da chiunque organizzati, purche' la vendita non riguardi articoli appositamente acquistati e non sia effettuata da imprese esercenti il commercio o di altri tipi. L'iniziativa deve essere comunicata al sindaco competente, e puo' essere vietata se si oppongono ragioni di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e quiete pubblica e dell'ambiente.